Diritti dei clienti vulnerabili

Energia elettrica e gas naturale

Chi sono i clienti vulnerabili

Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno un’età superiore a 75 anni;
  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio, percettori di bonus sociale);
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
  • l’utenza serve un’abitazione di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Per la sola energia elettrica, rientrano tra i clienti vulnerabili anche:

  • chi vive in un’isola minore non interconnessa;
  • chi utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita (o presso il cui nucleo familiare vive una persona in tali condizioni).

I tuoi diritti

  1. Diritto alla tutela dell’Autorità

I clienti vulnerabili hanno diritto a essere serviti alle condizioni economiche e contrattuali definite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente):

  • per l’energia elettrica: Servizio di Maggior Tutela;
  • per il gas naturale: Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

Le condizioni di fornitura sono aggiornate periodicamente dall’Autorità e prevedono prezzi che riflettono il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio.

  1. Libertà di scelta del mercato

Il cliente vulnerabile può in ogni momento:

  • rimanere nel servizio di tutela dell’Autorità;
  • scegliere un’offerta del mercato libero con qualunque venditore;
  • tornare al servizio di tutela in qualsiasi momento, qualora lo desideri.
  1. Bonus sociale

I clienti vulnerabili in condizioni economicamente svantaggiate hanno diritto al bonus sociale per luce e/o gas, che si traduce in uno sconto diretto in bolletta. L’accesso è automatico per chi presenta la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’ISEE presso CAF o INPS.

Come essere riconosciuto cliente vulnerabile

Se sei già stato identificato come vulnerabile Non devi fare nulla. Continuerai automaticamente a essere servito alle condizioni di tutela dell’Autorità.

Se hai i requisiti ma non sei ancora stato riconosciuto Devi presentare al tuo venditore l’autodichiarazione di vulnerabilità, disponibile sul sito www.arera.it.

Per la condizione di disabilità (articolo 3, legge 104/92): è necessario allegare l’autocertificazione relativa. Si precisa che la condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92 non è richiesta; è sufficiente la disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

Per informazioni e assistenza

Riferimenti normativi

  • Energia elettrica: D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, art. 11; Delibera ARERA 362/2023/R/eel e s.m.i. (TIV, Allegato A, art. 8)
  • Gas naturale: D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 22, comma 2-bis; Delibera ARERA 100/2023/R/com e s.m.i. (TIVG)
  • Bonus sociale: Legge 244/2007; D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Download documenti di riferimento

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